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Comunicazione agli Enti: Dilazione pagamenti somme iscritte a ruolo

Descrizione

Gli art. 19 del DPR n. 602 del 1973 e 26 del d.lgs. n. 46 del 1999, come modificati, rispettivamente, dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, hanno attribuito agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali (con l'eccezione delle pene pecuniarie di cui all'art. 236, comma 1, del DPR 30 maggio 2002, n. 115), dalle agenzie istituite dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.

In assenza di diversa determinazione dell’Ente creditore, l'ambito di applicazione delle predette disposizioni si estende anche alle restanti entrate riscosse a mezzo ruolo, ad eccezione di quelle previste dall’art. 32, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 26/2/99 n.46.. La volontà di gestire in proprio le rateazioni, da comunicare all'Agente della riscossione competente in ragione della sede legale dell’Ente, produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione, da parte del competente Agente della riscossione, della relativa comunicazione. Pertanto, in mancanza di esercizio di tale facoltà di deroga, gli enti creditori non possono più emettere in proprio provvedimenti di rateazione di somme iscritte a ruolo.

Di conseguenza, al fine di garantire la corretta applicazione delle nuove disposizioni di legge in materia di dilazione, salvo che nei casi di esercizio della predetta facoltà, tutti i canali di comunicazione utilizzati in precedenza per l’invio dei provvedimenti di rateazione, ed in particolare:

- Lampo WEB;
- Lampo PC;
- Sistemi proprietari con trasmissione archivi;
- Cartaceo trasmesso ad Equitalia Servizi Spa;
- Cartaceo trasmesso agli agenti della Riscossione;

dovranno essere disattivati.